LIMITI PER VOUCHER E PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALI
Fino al 31 dicembre le due discipline coesistono
A seguito delle nuove disposizioni in materia di lavoro occasionale, inserite nella Legge 96/2017 (di conversione del D.L. 50/2017 - c.d. Manovra correttiva 2017), che ha abrogato il lavoro accessorio, è stato previsto un periodo transitorio durante il quale i voucher già acquistati fino al 17 marzo 2017 compreso, potevano essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.
L’Inps ha predisposto un vademecum che riepiloga la procedura di registrazione a PrestO, la piattaforma telematica predisposta sul sito Inps per le prestazioni di lavoro occasionale, e gli adempimenti da rispettare, ha chiarito che fino al 31 dicembre le due discipline coesistono, quindi i limiti economici del lavoro accessorio non inficiano quelli indicati dall’art. 54-bis de D.L. 50/2017.
La procedura messa in atto, pur sembrando per alcuni aspetti rigida, in verità non lo è, dipende esclusivamente dalla necessità di adeguare i singoli passaggi procedurali alla normativa, i cui cardini sono la totale automatizzazione, tracciabilità delle transazioni e la tutela del prestatore.
La registrazione dell'utilizzatore e del prestatore
L’utilizzatore e il prestatore devono prima di tutto registrarsi sulla procedura delle prestazioni occasionali. Un errore da evitare è la registrazione sulla "vecchia" procedura dei voucher. Le due procedure (voucher e prestazioni occasionali), corrono su binari paralleli e non si intersecano mai.
Per cui, ricordiamo che:
- essersi registrati in passato sulla vecchia procedura non esonera dalla necessità di registrarsi sulla nuova;
- registrarsi, ora sulla vecchia procedura non consente l'utilizzo del CPO e del LF (e viceversa): chi deve utilizzare voucher acquistati fino al 17 marzo 2017 deve registrarsi sulla vecchia procedura e non sulla nuova dedicata al Contratto di prestazione occasionale (regola che vale sia per il prestatore che per il committente).
Limiti economici del 2017
Con riferimento alla coesistenza delle due discipline fino al 31 dicembre 2017, l’Inps precisa che i limiti economici previsti per il lavoro accessorio non inficiano quelli previsti per le prestazioni occasionali e, quindi, uno stesso prestatore (ma vale lo stesso anche per l’utilizzatore) può guadagnare fino a 7.000 euro nell’anno civile con i voucher e un ulteriore importo, fino a 5.000 euro, con le Prestazioni Occasionali.
Nuovi strumenti
Il nuovo lavoro occasionale si distingue in due diverse modalità:
Ø Contratto di prestazione occasionale per le imprese, anche se limitato alle aziende più piccole;
Ø Libretto famiglia, per le utenze domestiche.
Ciascuna delle due si riferisce a diverse categorie di datori di lavoro, presenta profili specifici in relazione all’oggetto della prestazione, alla misura minima dei compensi e dei connessi diritti di contribuzione sociale obbligatoria, nonché alle modalità di assolvimento degli adempimenti informativi verso l’Inps.
Alcuni aspetti previsti dalla nuova regolamentazione sono applicabili a entrambe le fattispecie (voucher famiglia e voucher aziende). Ciò vale per i tetti di uso (nell’anno civile: 1° gennaio- 31 dicembre) che limitano i buoni a 5mila euro per ogni prestatore con riferimento a tutti gli utilizzatori; se invece, il lavoratore svolge l’attività occasionale per un solo soggetto, il tetto è ridotto a 2.500 euro.
Anche chi si avvale dei buoni deve sottostare a un limite massimo, fissato in 5mila euro, riferiti alla generalità dei soggetti di cui si avvale per tali tipi di prestazioni. Tuttavia, per espressa previsione normativa, è prevista - a suo favore - una deroga.
In sintesi, i limiti economici sono:
• per ciascun prestatore, i compensi, complessivamente, non devono superare i € 5.000,00 con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
• per ciascun utilizzatore, i compensi di importo complessivo non devono essere superiori a € 5.000,00 con riferimento alla totalità dei prestatori;
• per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a € 2.500,00.
Ai fini del raggiungimento del plafond, i compensi erogati a particolari soggetti, possono essere computati al 75% (per i quali sono necessari precisazioni ulteriori da parte degli organi preposti).
In linea con quanto precedentemente previsto, chi esegue prestazioni occasionali con i buoni lavoro, ha diritto all’accredito pensionistico nella gestione separata dell’Inps e viene anche assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Per fini di tutela del prestatore, appare essere previsto un collegamento con la norma che disciplina l’orario dei lavoratori subordinati, estendendo al lavoro accessorio il riposo giornaliero. Resta l’esenzione ai fini fiscali dei compensi percepiti dal prestatore; gli stessi non incidono sullo status di disoccupato, mentre rilevano ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Se l’utilizzatore intrattiene un rapporto di lavoro subordinato (o di co.co.co.) con il prestatore, ovvero il rapporto è cessato da meno di sei mesi, l’attuale normativa gli vieta il ricorso ai voucher.
Chi li può utilizzare
Possono utilizzare le prestazioni in esame:
• le persone fisiche “private” per attività quali:
− piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio / pulizia / manutenzione;
− assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità,
− insegnamento privato supplementare;
• gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Costi e importi minimi
La circolare, firmata dal direttore generale dell’Inps, fornisce precisazioni importanti, a partire dagli importi per i buoni lavoro utilizzabili dalle famiglie, che resta di 10 euro. Il D.L., con una formulazione non chiara, ha previsto che il valore nominale di ciascun titolo di pagamento sia di 10 euro, e a carico dell’utilizzatore ci siano 1,65 euro di contributi previdenziali, 0,25 euro di premio Inail e 0,10 di oneri gestionali, che secondo l’Inps sono inclusi, e quindi il netto pagato al lavoratore è di 8 euro invece dei 7,5 del passato.
Per quanto riguarda il contratto di prestazione occasionale, che deve essere utilizzato dalle piccole imprese, il compenso minimo orario è di 9 euro, ma si dovranno pagare almeno 36 euro, cioè il corrispettivo di quattro ore, anche se quelle effettivamente lavorate saranno meno. Ai 9 euro va aggiunto il 33% di contribuzione Inps (2,97 euro), 3,5% di premio Inail (0,32 euro) arrivando così a 12,29 euro. Su questo importo, precisa ancora l’Inps, si applica l’1% di oneri di gestione che fanno salire il costo totale minimo orario per l’utilizzatore a 12,41 euro. Quest’ultimo può riconoscere anche un importo superiore, mentre in agricoltura il minimo è più basso, e pari a quanto stabilito dai contratti collettivi.
In agricoltura il minimo più basso, é pari a quanto stabilito dai contratti collettivi e l’Inps, con comunicato stampa dell’11 agosto 2017, ha reso noto che, relativamente alle prestazioni rese in agricoltura, la piattaforma informatica è stata aggiornata in modo tale da consentire la selezione degli importi previsti dal CCNL di settore per le 3 aree di riferimento (9,65 euro/ora, 8,80 euro/ora e 6,56 euro /ora). Inoltre è stato prevista la possibilità di effettuare un’unica dichiarazione per un arco temporale di tre giorni e senza necessità di indicare di preciso in quale delle giornate vadano a collocarsi le ore dichiarate. Particolare attenzione però dovrà essere posta (per la revoca) nel caso in cui la prestazione inserita non venga svolta.
Nuova piattaforma per i buoni lavoro
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della manovra correttiva, conversione in legge del D.L. 50/2017, sono diventati operativi i nuovi voucher per le prestazioni di lavoro accessorie, e l’Inps aveva annunciato che, a partire dal 10 luglio scorso, la piattaforma per la gestione dei buoni lavoro sarebbe stata on-line (sia per il datore di lavoro che per il lavoratore).
Sulla piattaforma il datore di lavoro dovrà trasmettere la comunicazione telematica relativa alla prestazione, almeno un’ora prima dell’inizio, e dovrà essere confermata dal lavoratore, contenente:
- i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- l’oggetto della prestazione;
- la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione;
- il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo.
Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l’utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica la revoca della dichiarazione trasmessa entro i 3 giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l’Inps provvede al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell’ambito del Libretto famiglia, l’Inps provvederà al pagamento nei confronti del prestatore al giorno 15 del mese successivo a quello in cui avviene la prestazione, mediante accredito su conto corrente o bonifico domiciliato da ritirare presso un ufficio postale.
Quando non possono essere utilizzati
Oltre alle aziende con più di 5 dipendenti subordinati a tempo indeterminato, dall’accesso al nuovo contratto sono escluse quelle del settore dell’edilizia, gli appalti e prestazioni di opere e servizi.
Per le imprese del settore agricolo si rimanda a quanto riportato sotto.
Non si possono utilizzare per remunerare prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Regole diverse per il settore agricolo
Per le imprese agricole i voucher possono essere utilizzati soltanto per:
- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
- persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 150/2015;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Utilizzo nel settore Pubblico
Le Pubbliche Amministrazioni, fermo restando il rispetto dei vincoli in materia di contenimento della spesa pubblica ed esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
− nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
− per lo svolgimenti di lavori di emergenza correlati a calamtà o eventi naturali improvvisi;
− per attività di solidarietà, in collaborazioni con altri Enti pubblici o associazioni di volontariato;
− per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.
Regime sanzionatorio
In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione o di violazione dei divieti di ricorrere al contratto di prestazione occasionale, ci sarà una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulterà accertata la violazione.
Nel caso in cui l’utilizzatore superi il limite di 2.500 euro per le prestazioni rese da un singolo prestatore (o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile), il rapporto si trasformerà in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo e la retribuzione oraria.
Rimborso dei voucher non utilizzati
L’Inps, con messaggio n. 4405 del 7 novembre 2017, ha offerto indicazioni per il rimborso dei voucher telematici ai committenti che abbiano effettuato versamenti tramite bollettino postale, bonifico, modello F24 e Portale dei pagamenti successivamente al 17 marzo 2017, data di abrogazione della normativa relativa ai voucher da parte del D.L. 25/2017.
I committenti interessati possono presentare domanda di rimborso presso le Sedi utilizzando il modello SC52, il quale dovrà essere protocollato ad opera della struttura territoriale che l’ha ricevuto, comunicando i seguenti dati:
I committenti devono, inoltre, allegare la ricevuta del versamento per tutti i tipi di pagamento, a eccezione dei pagamenti effettuati mediante modello F24, per i quali la predetta allegazione è meramente facoltativa.
03/11/2017